18 maggio 2014


Concorso comunale Dirigente Finanze: numerosi dubbi di illiceità

Mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale*, abilitazione all’albo dei commercialisti, firma del dirigente Anagrafe piuttosto che del Segretario generale ed apertura ai laureati in Scienze Politiche tra i rilievi dei 5 Stelle che parlano di bando illegittimo


Il bando di concorso pubblico per il solo posto a tempo determinato di “Dirigente del Settore Finanze, Programmazione, Personale, Tributi (redatto in data 30.04.2014) sembra avere più ombre che luci. Dalla nostra analisi del bando, infatti, emergono alcune illiceità che lo renderebbero pressoché nullo, ovvero totalmente impugnabile. Dalla disamina emerge, innanzitutto, la banalissima contestazione che il bando non risulta pubblicato* sulla Gazzetta Ufficiale. Come stabilito dal Consiglio di Stato con la decisione 16 febbraio 2010, n. 871, infatti, la “mancata pubblicazione nella GU della Repubblica Italiana di un bando di concorso pubblico contrasta insanabilmente con l’articolo 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi)”. Secondo i giudici di Palazzo Spada tale norma, richiamando al primo comma, la data di pubblicazione in GU ai fini della decorrenza del termine perentorio dei 30 giorni per la presentazione delle domande di ammissione, prescrive un obbligo generalizzato per tutte le pubbliche amministrazioni di pubblicare i bandi di concorso nella GURI. La pubblicazione sul sito click-lavoro del Ministero del Lavoro nonché sull’albo pretorio del Comune non sostituiscono la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Del resto, dovendo trascorrere i 30 giorni dalla pubblicazione, stabiliti dalla legge, non è valido il bando e non è valida la scadenza dello stesso.
Ancor più grave sarebbe la richiesta dell’abilitazione all’albo dei commercialisti come requisito obbligatorio per la partecipazione al concorso. La professione di direttore di ragioneria può essere espletata senza alcuna abilitazione professionale, a differenza del capo dell’ufficio tecnico o dell’urbanistica o dell’avvocatura, per i quali l’abilitazione è un requisito di legge. Nessun altro Comune, peraltro, richiede questo requisito, nemmeno quelli di grandi dimensioni (vedasi ad esempio il concorso indetto dal Comune di Bari nel 2013), dove il ruolo di dirigente di ragioneria richiede certamente competenze più specialistiche in ambito contabile piuttosto che giuridico, dal momento che altri dirigenti si occupano del personale. La richiesta del requisito dell’abilitazione, per giunta, andava sostenuta da una motivazione indispensabile per svolgere mansioni particolari, ma qui trattasi di un ruolo “generalista”: i concorsi servono ad accertare la professionalità, non il possesso di requisiti formali. Il possesso di ulteriori titoli non obbligatori per legge viene valutato nell’ambito della valutazione dei titoli, ma non può essere una discriminante per la partecipazione alla procedura. Come del resto ha sancito anche una recente sentenza del Tar Lombardia (sez. IV, 27.02.2014, n. 549).
Ma il difetto di motivazione e l’eccesso di potere emergono, inoltre, con l’ampliamento del bando anche ai laureati in Scienze Politiche. Dato che dal 2008 questi laureati non possono svolgere il tirocinio professionale presso un commercialista, restringe il cerchio solamente a coloro che hanno cominciato l’iter entro il 31.12.2007. Peraltro se l’Amministrazione sta cercando un laureato in Scienze politiche, è palese che non si vada alla ricerca di un contabile ‘puro’ e che, quindi, venga ribadita la mancanza di motivazione valida al requisito dell’iscrizione all’albo dei commercialisti.
Sembra quantomeno strano poi che a firmare il bando sia il dirigente dei servizi demografici anziché il Segretario generale. L’art. 6 del Codice di Comportamento interno del Comune, infatti, prevede che il ruolo di sostituirsi al dirigente in potenziale conflitto di interessi spetti proprio al Segretario generale, in virtù del suo ruolo di responsabile Anticorruzione, nonché di sovrintendere e coordinare i dirigenti (art. 97, comma 4, d.lgs. 267/2000). In conclusione, dunque, visto che in caso di nuova assunzione si deve predisporre prima la relativa mobilità e poi, nel caso non sia soddisfatta, si indice un concorso (art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001), in ambedue i casi con i medesimi requisiti, il consiglio che ci permettiamo di dare all’Amministrazione Vitto è quello di ritirare il bando, palesemente illegittimo, e di riaprire la mobilità. Non si può richiedere, infatti, nella mobilità una esperienza di due anni nella gestione delle Risorse Umane e nella gestione dei Tributi e poi non richiederlo per il concorso esterno. Sulla base di tali informazioni abbiamo ritenuto opportuno presentare un esposto al dirigente del settore dott.ssa Stefania Kaufmann, chiedendo la revoca del provvedimento. Nel caso in cui il procedimento non sarà revocato, saremo costretti a fare passi successivi come il caso richiede. Attendiamo un segnale da Palazzo di Città da quella che doveva essere, per ammissione stessa del centrosinistra al governo cittadino, la 'casa di vetro'.

*Aggiornamento: il bando è stato pubblicato proprio in data 16/05/2014 
estratto dell’Art. 66 e le modalità di pubblicazione: "La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato."

Leggi qui la nostra lettera (in .docx)
Qui quella protocollata (16/05/2014)

 
Comunicato permanente alla partitocrazia: "In Natura e nella Storia tutto ha un inizio e tutto ha una fine. Voi siete la fine, noi siamo l'inizio, o almeno ci proviamo."